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Massima Sentenza "... l’'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016...prevede dunque la possibilità di disporre il prolungamento dei tempi di esecuzione del contratto in presenza di specifici presupposti: la sussistenza di una espressa previsione in tal senso nella lex specialis di gara e la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni di tale contratto durante il passaggio da un contraente all'altro, nelle more della definizione della procedura di gara all'uopo indetta...la proroga tecnica ex art. 106 comma 11, costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento..."
"...L’art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce quanto segue:
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza (sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 13 febbraio 2023, n. 128): a) l’'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016 dispone che "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga" ed è "limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente"; b) la norma prevede dunque la possibilità di disporre il prolungamento dei tempi di esecuzione del contratto in presenza di specifici presupposti: la sussistenza di una espressa previsione in tal senso nella lex specialis di gara e la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni di tale contratto durante il passaggio da un contraente all'altro, nelle more della definizione della procedura di gara all'uopo indetta; c) la proroga tecnica ex art. 106 comma 11, costituisce uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, ammesso dalla legge in presenza di determinati presupposti e al solo fine di assicurare alla stazione appaltante la continuità della prestazione in corso durante il passaggio da un regime contrattuale a un altro, per il tempo strettamente necessario alla definizione del nuovo affidamento; d) al di fuori dell’ipotesi di proroga di cui all'art. 106, comma 11, le possibilità di procedere ad un affidamento urgente di un contratto sono contenute nell'art. 63, secondo comma, lettera c, del decreto legislativo n. 50/2016; e) ai sensi di tale disposizione può farsi ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, sempre che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso a detta procedura non siano in alcun caso imputabili alle Amministrazioni aggiudicatrici.