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Massima Sentenza "...il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro... successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all’amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l’esecuzione della prestazione..."
"...Ed invero, il calcolo del costo della manodopera funzionale alla verifica di anomalia si compone di due operazioni principali: va dapprima stimato il costo medio effettivo (dividendo, cioè, la retribuzione lorda annuale per il numero di ore effettive di lavoro: Cons. Stato, V, 12 giugno 2017, n. 2815; II, 2 marzo 2015, n. 1020; 13 dicembre 2013, n. 5984; cfr. anche Id., III, 20 novembre 2019, n. 7927; V, 13 novembre 2020, n. 6987; VII, 3 febbraio 2022, n. 764); successivamente, occorre moltiplicare tale valore medio per il numero totale delle ore lavorative offerte all’amministrazione (o da questa richieste), e cioè le ore effettivamente garantite per l’esecuzione della prestazione (Cons. Stato, III, 25 novembre 2016, n. 4989; cfr. al riguardo, in termini generali, anche Cons. Stato, V, 9 giugno 2022, n. 4708).
In tale contesto, va osservato come il calcolo del costo medio effettivo discende da dati determinati e oggettivi (quali la retribuzione lorda e le ore effettivamente lavorate, in media, dai dipendenti di quell’azienda) e non è inciso di suo dal periodo in cui le ferie sono godute.
Il fatto che il servizio non sia prestato in certi periodi, infatti, non incide (né può incidere) su tale grandezza, calcolata appunto sulla base della retribuzione (annua) e delle ore effettive (annue), nella loro reale (e univoca) consistenza: in tale prospettiva, il calcolo eseguito nei termini proposti dall’appellante effettivamente elide una consistente quota di ore di ferie cui il lavoratore ha diritto.
D’altra parte, il far riferimento solo a una parte dell’esercizio escludendone alcuni mesi in quanto connotati dalla mancata erogazione del servizio a beneficio del committente varrebbe a rendere eterogenei gli elementi del calcolo - e dunque inattendibile lo stesso - finendo col far riferimento a una retribuzione e un numero di giorni teorici determinata su base annuale, con espunzione tuttavia di un periodo dell’anno (e le ferie ivi godute) sol perché di temporanea sospensione del servizio.
In tale prospettiva, la detta mancata prestazione del servizio in alcuni mesi dell’anno incide a ben vedere sulla successiva operazione di moltiplicazione - a fronte della conformazione dell’oggetto della prestazione data dalla stazione appaltante e della corrispondente offerta dal concorrente - impattando sul numero delle ore totali di esecuzione dello stesso, e conseguentemente sui costi totali o assoluti del servizio (per la misura della sua quantitativa prestazione) ma giammai sul costo orario medio, che tale rimane per come cristallizzato nella suddetta operazione di divisione.
Per questo, il calcolo proposto incentrato su un valore del costo medio inciso dal periodo di godimento delle ferie non può ritenersi corretto e idoneo a dimostrare i risparmi indicati dall’appallante.
Analoghi difetti sconta nella specie il successivo calcolo, incentrato sul risparmio di “costi di sostituzione”: se infatti può sì ipotizzarsi, in termini generali, in capo all’operatore economico un risparmio per ottimizzazioni nella migliore organizzazione dell’attività in caso di concentrazione del periodo di ferie, gli stessi non sono riconducibili sic et simpliciter a quanto indicato dall’interessata.
Vale premettere anzitutto che solo “virtualmente” e pro quota il maggior valore del costo medio effettivo rispetto a quello teorico corrisponde a spese “per sostituzione”, esprimendo invero nient’altro che il dato per cui vengono prestate dal lavoratore - a fronte della retribuzione percepita - meno ore di lavoro reali rispetto a quelle teoriche (cfr., in tema, Cons. Stato, V, 14 dicembre 2017, n. 5700).
In tale contesto, il calcolo eseguito sulla base delle ore effettive da assicurare alla stazione appaltante muovendo dal costo totale della manodopera a valori tabellari non consente di sottrarre tout court le spese per (presunta) sostituzione del lavoratore nei periodi di assenza, come se si trattasse di un risparmio effettivo e diretto: nel caso in cui, infatti, il lavoratore non utilizzi le giornate di ferie in periodo di attività dell’impresa, lo stesso avrà diritto egualmente alla loro retribuzione al termine del periodo di effettiva attività, cosicché graverà sull’impresa - nell’ambito del calcolo incentrato sulle “ore effettive” prestate in favore della stazione appaltante - un equivalente costo di ore aggiuntive (feriali), che potrà essere eventualmente diverso rispetto a quello per le ore di sostituzione risparmiate sol perché si tratta di ore feriali anziché operative, ma senza perciò determinare un risparmio secco nei termini invocati.
Non sono condivisibili, a tal fine, le suddette considerazioni, che da un lato trascurano l’effettivo impatto e il (distinto) significato economico proprio delle due operazioni suindicate (i.e., divisione per calcolo del costo medio; successivo prodotto rispetto alle ore effettivamente offerte), finendo per ritenere così sic et simpliciter ammissibile un incremento del divisore nella prima operazione, e dunque in diretto e immediato impatto sull’entità del costo medio (in assenza di evidenze concrete e sorvegliate in ordine ai costi di sostituzione) il periodo di fruizione delle ferie; dall’altro non forniscono elementi evidenziali utili a far ravvisare un effettivo risparmio sui costi di sostituzione nell’ambito del calcolo proposto muovendo appunto dal periodo di fruizione delle ferie dei lavoratori.
L’appello è, dunque, infondato, atteso che l’appellante, sostanzialmente, mescola illegittimamente due fattori dell’appalto del tutto distinti, quali il costo delle ferie ed il costo delle sostituzioni: solo il secondo può essere obliterato se le ferie vengono godute nel periodo estivo, ma non il primo, che deve comunque considerarsi.
Inoltre, l’art. 60 del CCNL attribuisce al datore il potere di decidere unilateralmente il periodo di godimento delle ferie per 12 giorni (due settimane) dei 26 giorni attribuiti a ciascun lavoratore, prevedendo che le rimanenti “possano essere richieste dalla lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento”, dunque anche in periodi non estivi, in cui è necessaria la sostituzione..."