POSSONO ESSERE RICHIESTI AL CONCORRENTE, ANCHE CON RIFERIMENTO A GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, QUEI CHIARIMENTI, CHE BEN LONTANI DAL DETERMINARE UNA MODIFICA CONTENUTISTICA DELL’OFFERTA, SONO LIMITATI A SPECIFICARE LA PORTATA DI ELEMENTI GIÀ CONTENUTI NELLA STESSA OFFERTA.
TAR Lazio Roma, Sez. II, 19.10.2021, n. 10724
"...Lo stesso è a dirsi per l’ulteriore censura formulata in ricorso, con cui la ... lamenta che “le offerte tecniche presentate dall’RTI ..., erano carenti della dichiarazione di conformità all’originale anch’essa prescritta a pena di esclusione dall’art. 15 del capitolato di gara”, sostenendo l’illegittimità della relativa richiesta di produzione in corso di gara al riguardo rivolta dalla Consip alla concorrente.
Il Collegio è, infatti, dell’avviso che, come anche sostanzialmente sostenuto in atti dalla resistente, la previsione contenuta al già menzionato art. 15 del Disciplinare d’oneri - che effettivamente commina la sanzione dell’esclusione in caso di mancata allegazione “delle schede tecniche di prodotto, corredate da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta con firma digitale”- debba essere interpretata alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, a mente del quale “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.
La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo evidenziato come - per quanto, in generale, spetti alla stazione appaltante, nell’esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, stabilire ciò che rivesta natura essenziale ai fini della formulazione dell’offerta - detto principio esiga che le clausole di esclusione possano essere validamente previste, oltre che nei casi stabiliti dal codice stesso o da altre disposizioni di legge, solo in relazione ad irregolarità essenziali che non consentano l’individuazione del contenuto dell’offerta o del soggetto responsabile della stessa, sicché l’espulsione dalla gara dovrà essere disposta “solo quando l’offerta tecnica sia a tal punto carente degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul suo contenuto” (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, 5 maggio, n. 2851/2020 e n. 2853/2018).
Ne discende che - come peraltro chiarito dalla Sezione nel precedente reso con riguardo alla medesima gara di cui si discorre - detta prescrizione della lex specialis di gara, che la ricorrente assume violata, debba essere eletta “alla luce del richiamato principio di tassatività (oltre che del residuale criterio interpretativo della massima partecipazione alla selezione)” e, dunque - per quel che qui interessa - nel senso di richiedere a pena di esclusione al concorrente, non già il necessario corredo della dichiarazione ai sensi d.P.R. n. 445/2000, bensì “un’illustrazione comunque completa, obiettiva e attendibile, sul piano tecnico, dei singoli corpi illuminanti offerti, in cui siano riportati per ogni classe di flusso luminoso, le caratteristiche del prodotto offerto in relazione a ciascuno degli aspetti valorizzati ai fini dell’attribuzione dei punteggi corrispondenti ai criteri di valutazione dell’offerta medesima”, senza che alla semplice assenza di detta dichiarazione di conformità possa associarsi (come, invece prospettato in ricorso) una valutazione di inevitabile incompletezza ed inammissibilità dell’offerta tecnica formulata (in senso conforme, questa Sezione II, sentenza n. 3586/2021).
Ben si comprende, pertanto, come la commissione giudicatrice, a fronte della presenza degli specifici contenuti in relazione ai quali la produzione delle schede tecniche era richiesta, lungi dal poter procedere all’immediata esclusione del r.t.i. ..., legittimamente abbia richiesto alla concorrente di rendere la dichiarazione, nella considerazione che la sua assenza integrasse una mera irregolarità non essenziale dell’offerta, inidonea a determinare, per ciò solo, l’indimostrabilità delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto e, pertanto, non sottratta al soccorso procedimentale (e non già istruttorio) che la Consip risulta abbia al riguardo attivato.
Trattasi, dunque, di una di quelle ipotesi in cui la giurisprudenza amministrativa - fermo il divieto di integrazione dell’offerta - ha pacificamente ammesso che possano essere richiesti al concorrente anche con riferimento a “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica” quei chiarimenti, che ben lontani dal determinare una modifica contenutistica dell’offerta, siano limitati a “specificare la portata di elementi già contenuti nella stessa offerta” (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 680/2020 ed i precedenti ivi richiamati), come avvenuto nel caso di specie, in cui la stazione appaltante ha richiesto di affiancare al documento già inserito in offerta, la mera dichiarazione della sua conformità all’originale..."