Iscrizione CCIAA - approccio sostanzialistico - Irrilevanza Codice ATECO.

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LA CORRISPONDENZA TRA LE RISULTANZE DESCRITTIVE DELLA PROFESSIONALITÀ DELL’IMPRESA, COME RIPORTATE NELL’ISCRIZIONE CAMERALE, E L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO NON DEVE ESSERE INTES

LA CORRISPONDENZA TRA LE RISULTANZE DESCRITTIVE DELLA PROFESSIONALITÀ DELL’IMPRESA, COME RIPORTATE NELL’ISCRIZIONE CAMERALE, E L’OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO NON DEVE ESSERE INTESA IN MODO ASSOLUTO, MA IN TERMINI DI CONGRUENZA CONTENUTISTICA, SECONDO UN CRITERIO DI RISPONDENZA ALLA FINALITÀ DI VERIFICA DELLA RICHIESTA IDONEITÀ PROFESSIONALE, ATTRAVERSO UNA VALUTAZIONE NON ATOMISTICA E FRAZIONATA, MA GLOBALE E COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI AFFIDAMENTO.

TAR Sardegna, Sez. I, 17.01.2022, n. 28

"...Come noto, infatti, la giurisprudenza ritiene che il requisito dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere valutato con un approccio sostanzialistico, essendo irrilevante l’identificazione delle attività in base ai codici ATECO, poiché tale sistema ha funzione prevalentemente statistica in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione quale attività prevalente o accessoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 17/01/2018, n. 262). La corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento (Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2018, n. 796).

23. Ciò premesso, dalla visura camerale prodotta in giudizio risulta che l’oggetto dell’attività dell’aggiudicataria è comunque pertinente al servizio oggetto di affidamento in quanto questa svolge attività di “autotrasporto di cose e beni per conto di terzi”, nella quale ben può rientrare, alla luce delle osservazioni svolte a riguardo, il trasporto della corrispondenza interna da una sede all’altra per conto dell’Amministrazione appaltante..."

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