TAR Campania Napoli, Sez. V, 03.11.2022, n. 6850
"...4. Il ricorso introduttivo, unitamente al gravame aggiuntivo, è inammissibile.
4.1 Secondo i costanti principi della giurisprudenza, in sede d'impugnazione degli atti di gara, è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso, inteso quale bisogno effettivo di tutela giurisdizionale e, come tale, rilevante quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità.
Di talché, se l’annullamento richiesto non è in grado di arrecare alcun vantaggio sostanziale al ricorrente, neppure di carattere strumentale e procedimentale, la relativa domanda deve essere conseguentemente considerata inammissibile (cfr. inter plures, Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 2439/2014).
Ne consegue che il gravame avente ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria cui consegua un immediato vantaggio per il ricorrente, ma che risulti fondato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla dimostrazione apriori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con elevata probabilità, prossima alla certezza, aggiudicataria.
Nel caso all’esame, come già rilevato dal Collegio in sede cautelare, l’asserita spettanza di un punteggio aggiuntivo - che, in tesi, consentirebbe ad essa ricorrente di posizionarsi utilmente nella graduatoria finale e di ascendere addirittura alla prima posizione, scavalcando tutte le ulteriori offerte che la precedono - non risulta affatto provata, non essendo le contestate valutazioni - espresse in termini di punteggi numerici, alla stregua dei criteri e subcriteri tecnico-discrezionali fissati dalla lex di gara - affatto automatiche né vincolate ed essendo, per quanto si chiarirà, nemmeno provata l’abnormità dei giudizi oggetto di specifica contestazione.
Difatti, tutta la struttura dei rilievi censori svolti in sede ricorsuale, a ben vedere, poggia su valutazioni opinabili e non palesemente errate o macroscopicamente irragionevoli, come invece infondatamente sostenuto dalla ricorrente, che, a ben vedere, si è limitata ad estrapolare dal contesto valutativo singole parti di ciascuna offerta tecnica, senza considerare la rispondenza al complesso delle richieste formulate dalla stazione appaltante in seno a ciascun criterio, finendo per sovrapporre il proprio personale giudizio a quello della amministrazione.
Peraltro, quale ulteriore profilo di inammissibilità, pure rimarcato dalla difesa controinteressata, rileva che la ricorrente nemmeno si è peritata di scalfire i giudizi afferenti alle altre imprese utilmente collocate in graduatoria e alle relative consolidate posizioni nella graduatoria finale, di talché, non è affatto dimostrata l’asserita sicura utilità che potrebbe conseguire all’auspicata riedizione delle (parziali) valutazioni espresse dalla Stazione appaltante.
Difatti, il ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione non solo è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente, ma neppure può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito (cfr. Cons. Stato, sezione V, sentenza 7 gennaio 2020, n. 83)..."