Cons. St., Sez. V, 10.11.2022, n. 9879
"...Con il primo motivo l’appellante sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la congruità degli oneri per la sicurezza dichiarati dalle due controinteressate ancorchè le relative offerte non siano risultate anomale ex art. 97 d.lgs. 50/2016.
Afferma che, seguendo le contrarie argomentazioni del Tar, si giungerebbe alla paradossale conclusione che un’offerta non anomala possa non rispettare i costi della sicurezza aziendale, laddove il predetto art. 97 imporrebbe al comma 5 di svolgere sugli stessi una adeguata verifica, anche nella forma della c.d. “verifica facoltativa” che la stazione appaltante può sempre attivare e che nella fattispecie si giustificherebbe alla luce degli elementi offerti nella consulenza tecnica redatta da professionisti esperi del settore allegata al ricorso di primo grado, da cui emergerebbe l’inadeguatezza e la sottostima di detti oneri.
L’appellante contesta poi l’affermazione del Tar circa la possibilità di compensare l’eventuale inadeguatezza della voce con altre voci di costo, pena l’inutilità della loro indicazione separata nell’offerta economica imposta dall’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016 e della grave conseguenza escludente prevista per la violazione della prescrizione.
2.1. La censura è infondata sotto tutti i profili di cui si compone.
2.2. L’art. 97 comma 1 d.lgs. 50/2016 precisa che il giudizio di anomalia è un “giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”.
Le condizioni in presenza delle quali è obbligatoria la verifica di anomalia dell’offerta sono stabilite dallo stesso art. 97 e nella fattispecie, pacificamente, non ricorrono.
Il comma 3 dell’art. 97 rinvia poi all’ultimo periodo del comma 6, con il che anche nel caso in cui non vi è obbligo di verifica dell’anomalia la stazione appaltante “può valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”: si tratta della c.d. verifica di anomalia “facoltativa”.
La decisione dell’amministrazione di procedere o meno a verifica di anomalia dell’offerta nei casi in cui essa non è prevista dalla legge è una valutazione di natura discrezionale, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per le ipotesi di manifesta illogicità e irragionevolezza (V, 30 maggio 2022 n. 4365; III, 9 marzo 2022 n. 1698; V, 15 settembre 2021 n. 6297; III, 20 agosto 2021 n. 5967), ovvero laddove emerga una “chiara incongruità” nell’offerta dell’aggiudicataria (C.G.A.R.S., 21 giugno 2021 n. 586; Cons. Stato, V, 2 ottobre 2020 n. 5782).
Quanto ai c.d. “oneri aziendali interni” per la sicurezza, essi, a differenza degli oneri di sicurezza c.d. “da interferenza” che sono predeterminati dalle stazioni appaltanti, sono rimessi all’esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara, poiché variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta (Cons. Stato, V, 15 gennaio 2018 n. 177), e quindi rientrano nell’offerta economica dell’operatore come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto (Cons. Stato, V, 19 gennaio 2020 n. 6306).
Al riguardo, si è osservato che il legislatore, se ha imposto per l’offerta dell’aggiudicataria la verifica di cui all’art. 95 comma 10 del d.lgs. 50/2016 per il costo della manodopera (“Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”, che è quindi sempre necessaria (Cons. Stato, V, 6 luglio 2020, n. 4308; III, 24 giugno 2019, n. 4317; 1° agosto 2018, n. 4763), non ha ritenuto parimenti obbligatoria né la generale verifica di anomalia della stessa offerta né ha imposto, come per i costi della manodopera, che prima dell’aggiudicazione si proceda sempre all’accertamento della sua congruità quanto ai costi per la sicurezza (Cons. Stato, V, 13 marzo 2020, n. 1818).
Se ne è derivato che “anche ammesso che gli oneri di sicurezza aziendali siano incongrui, per poter dire anomala l’offerta - o comunque, per poter suggerire un sospetto di anomalia - è pur sempre necessario dimostrare che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nella globalità; in mancanza, il passaggio dall’incongruenza degli oneri di sicurezza aziendali all’anomalia dell’offerta sconta un evidente salto logico” (Cons. Stato, 30 maggio 2022, n. 4365)..."