Il concorrente deve indicare le condanne dichiarate estinte?

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Massima Sentenza "...L’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato prevale su ogni valutazione discrezionale della stazione Appaltante in merito all’incidenza della condanna sul requisito di affidabilità morale e professionale dell’operatore economico...L’estinzione del reato, prevista al comma 3 dell’art. 80, esclude, pertanto, l’applicazione delle disposizioni di esclusione nello stesso contemplate, ponendosi in un rapporto di specialità con la disposizione generale...l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali «non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati […] in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato”


L’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato prevale su ogni valutazione discrezionale della stazione Appaltante in merito all’incidenza della condanna sul requisito di affidabilità morale e professionale dell’operatore economico.

"... Il geom. -OMISSIS- amministratore unico, responsabile tecnico e socio della società ricorrente, nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Benevento (procedimento n-OMISSIS-, ha patteggiato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., per il reato di cui all’art. 256 d. lgs 152/2006 col pagamento di un’ammenda pecuniaria per un importo pari ad €. 32.000,00. La richiesta di patteggiamento è stata accolta dal Pubblico ministero e formalizzata con sentenza del Tribunale di Benevento n.-OMISSIS- divenuta definitiva il 17 luglio 2018.

La sentenza di patteggiamento, nel fare riferimento alle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici, il d. lgs 36/2023, sarebbe irrilevante, posto che il legislatore ha reso applicabili, anche per il settore degli appalti pubblici, le indicazioni contenute all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. - disposizione introdotta dall'art. 1, comma 4, lett. e), num. 2) l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. “Riforma Cartabia”) - secondo cui “… la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi”.

6.2.- In ogni caso, la sentenza di patteggiamento, facendo riferimento alle disposizioni del d. lgs. 50/2016, normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, è altrettanto irrilevante essendo decorso il triennio previsto dall’art. 80, comma 10-bis, periodo temporale in cui l’operatore economico non può partecipare a procedure di evidenza pubbliche. 

Deve considerarsi, infatti, che in data 14 settembre 2021, il Tribunale di Benevento, su istanza del Geom.-OMISSIS- (procedimento-OMISSIS-), ha dichiarato - ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p. e 676, 667, comma 4, c.p.p. – l’ “estinzione del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, d .Lgs. 152/2006, di cui alla sentenza n.-OMISSIS-, emessa in data 11/6/2018 dal Tribunale di Benevento in composizione monocratica nei confronti di-OMISSIS-, irrevocabile il 12/7/2018”.

L’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato prevale su ogni valutazione discrezionale della stazione Appaltante in merito all’incidenza della condanna sul requisito di affidabilità morale e professionale dell’operatore economico.

In tal senso, depone il comma 3 dell’art. 80 d. lgs 50/2016...

...Sul punto, si osserva che l’art. 80 d. lgs. 50/2016 individua quale motivo di esclusione da una procedura di appalto o concessione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sennonché il comma 3 del medesimo art. 80 chiarisce che “l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica […] quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”.

Il provvedimento di estinzione del reato determina il venire meno di “ogni effetto penale” (art. 460, comma 5, c.p.p.) della condanna e della portata preclusiva della stessa, con l’ulteriore effetto di escludere dagli obblighi di dichiarazione del partecipante le condanne penali per “reati gravi” quelli estinti o depenalizzati.

Ciò non perché, una volta intervenuta l’estinzione, il reato non rivesta più il carattere della “gravità”, quanto perché il provvedimento giudiziale dichiarativo di estinzione del reato incide sul potere della stazione appaltante di apprezzare l’incidenza delle sentenze di condanna cui si riferiscono i fatti penalmente rilevanti.

L’estinzione del reato, prevista al comma 3 dell’art. 80, esclude, pertanto, l’applicazione delle disposizioni di esclusione nello stesso contemplate, ponendosi in un rapporto di specialità con la disposizione generale.

6.3.- Va quindi condiviso il principio espresso da costante giurisprudenza secondo il quale “l’obbligo del partecipante di dichiarare le condanne penali «non ricomprende le condanne per reati estinti o depenalizzati […] in ragione dell’effetto privativo che l’abrogatio criminis (ovvero il provvedimento giudiziale dichiarativo della estinzione del reato) opera sul potere della stazione appaltante di apprezzare la incidenza, ai fini partecipativi, delle sentenze di condanna cui si riferiscono quei fatti di reato” (cfr. TAR Piemonte, Torino, 29 marzo 2021 n. 349; Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, n. 11609; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 8 luglio 2016, n. 3518)..."

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