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Massima Sentenza "...ai fini dell’ammissione del soccorso istruttorio, la questione della possibilità o della impossibilità vada elettivamente considerata all’interno dell’offerta economica, ove si colloca anche la voce dei costi di manodopera, poiché altrimenti sarebbero sempre ravvisabili, in via alternativa, modalità esterne all’offerta economica di rappresentazione di tale voce, con il che si finirebbe sostanzialmente per svuotare l’ipotesi di soccorso elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria. Pertanto, quando la lex specialis impone l’adozione di un determinato modulo per la presentazione dell’offerta economica, è nell’alveo di quest’ultimo che, ai fini dell’eventuale soccorso istruttorio, occorre verificare se vi sia o meno la materiale possibilità di inserire i costi di manodopera, giacché “una cosa è l’impossibilità interna all’offerta economica, che di per sé sola legittima il soccorso istruttorio”, altra cosa è che, non in sostituzione, ma in aggiunta alla suddetta fattispecie di soccorso, sia anche ammessa, sul medesimo presupposto della suddetta impossibilità “interna”, l’eventualità di una spontanea produzione “esterna” all’offerta economica ..."
"...La questione concernente “l’impossibilità materiale” di indicazione dei costi della manodopera e la conseguente attivazione del soccorso istruttorio è stata delineata dal giudice eurounitario che, nella decisione 2 giugno 2016, C-27/15, ha affermato che spetta al giudice nazionale anche in considerazione della specifica documentazione di gara “… verificare se per gli offerenti fosse in effetti materialmente impossibile indicare i costi della manodopera” con significativo riferimento alla situazione in cui “le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche”.
In tale direzione, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini dell’ammissione del soccorso istruttorio, la questione della possibilità o della impossibilità vada elettivamente considerata all’interno dell’offerta economica, ove si colloca anche la voce dei costi di manodopera, poiché altrimenti sarebbero sempre ravvisabili, in via alternativa, modalità esterne all’offerta economica di rappresentazione di tale voce, con il che si finirebbe sostanzialmente per svuotare l’ipotesi di soccorso elaborata dalla giurisprudenza eurounitaria. Pertanto, quando la lex specialis impone l’adozione di un determinato modulo per la presentazione dell’offerta economica, è nell’alveo di quest’ultimo che, ai fini dell’eventuale soccorso istruttorio, occorre verificare se vi sia o meno la materiale possibilità di inserire i costi di manodopera, giacché “una cosa è l’impossibilità interna all’offerta economica, che di per sé sola legittima il soccorso istruttorio”, altra cosa è che, non in sostituzione, ma in aggiunta alla suddetta fattispecie di soccorso, sia anche ammessa, sul medesimo presupposto della suddetta impossibilità “interna”, l’eventualità di una spontanea produzione “esterna” all’offerta economica (cfr. tra le tante: C.G.A. 13 novembre 2023 n. 796; 31 marzo 2021, n. 279; Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2023, n. 3686; 9 aprile 2020, n. 2350; T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV, 25 settembre 2023, n. 2794; Sez. I, 28 novembre 2022, n. 3092).
8.1 Applicando i suesposti principi al caso in esame, se ne ricava la configurabilità della condizione di impossibilità materiale di indicazione separata dei costi della manodopera (nello specifico: utilizzazione di un apposito modulo informatico non editabile) oltre che di una non trascurabile confusione ingenerata dal “flag” <Richiesti costi manodopera e sicurezza aziendale? No>, che onera la stazione appaltante dell’attivazione del soccorso istruttorio al fine di consentire, ai concorrenti che a causa della sopra descritta impossibilità non avevano potuto ottemperare agli obblighi dichiarativi sul costo della manodopera, di sanare la rispettiva posizione.
8.2 Infine, sulla base dei principi già esposti sub 8. circa la possibilità “interna” di indicazione dei costi della manodopera, non risulta convincente l’argomento di parte ricorrente che fa leva sul comportamento di altri candidati di produrre tali costi “con separato documento”, poiché tale circostanza costituisce ulteriore riprova dell’impossibilità di utilizzazione del modulo richiesto dalla lex specialis e dimostra che altri offerenti, non potendo in alcun modo specificare i costi della manodopera nel modello di offerta generato dalla piattaforma informatica, hanno ritenuto, di propria iniziativa, di ovviare con una dichiarazione separata che nulla ha a che vedere con il modulo che i concorrenti dovevano obbligatoriamente utilizzare per la presentazione dell’offerta economica..."